A chi spetta l’assegno per il nucleo familiare in caso di separazione e divorzio

Una domanda che spesso mi viene rivolta in studio dalle coppie che si stanno separando è a chi spettino gli assegni familiari in caso di separazione o divorzio.
L’assegno per il nucleo familiare (Anf) è una prestazione economica riconosciuta dall’Inps a sostegno del reddito spettante ai lavoratori dipendenti, subordinati o parasubordinati e ai pensionati da lavoro dipendente, a patto che sussistano
congiuntamente i seguenti requisiti:
 nucleo familiare costituito da almeno due soggetti, coniugati o uniti civilmente;
 reddito complessivo percepito dal nucleo costituito per almeno il 70% da redditi di lavoro; dipendente, pensione o altra prestazione previdenziale;
 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato;
 Assenza di un altro assegno familiare o trattamento di famiglia che coinvolga gli stessi soggetti presi a riferimento per l’Anf.
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato o da reddito derivante dalle attività di lavoro parasubordinato.
Esempio: se il marito percepisce reddito da lavoro dipendente e la moglie redditi derivanti dalla locazione di immobili, il reddito da lavoro dipendente deve rappresentare almeno il 70% del reddito totale del nucleo familiare. In caso di separazione o divorzio dei genitori, alla richiesta deve essere allegata la documentazione comprovante lo stato di fatto dei rapporti tra i coniugi e le condizioni di affidamento dei figli. 
Nel caso di genitori separati/divorziati, con affidamento condiviso dei figli, il diritto all’Anf sussiste per entrambi e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore collocatario, cioè al genitore che convive prevalentemente con i figli.
Il diritto rimane al genitore collocatario anche quando non è titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione) e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell’ex coniuge/parte di unione civile o convivenza, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell’affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all’Anf.
Il genitore convivente con il minore (privo di autonomo diritto) nato fuori del matrimonio/unione civile da genitori comunque non coniugati/uniti civilmente può chiedere il pagamento dell’Anf sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente. 
Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.

Avv. Alessandra Selmi