SEI DI CARPI SE

La norma prevede tre livelli sanzionatori correlati al diverso livello alcolemico accertato (rappresentativo della quantità di grammi di alcol per litro di sangue) :
  • da 0,5 a 0,8 sono previste unicamente sanzioni amministrative ovvero il pagamento da euro 532  ad euro 2.127 oltre alla sospensione della patente di guida per un periodo da tre a sei mesi;
  • da 0,8 a 1,5 sono previste sia sanzioni amministrativa che sanzioni penali. La sanzione amministrativa applicabile è la sospensione della patente da sei mesi ad un anno, le sanzioni penali consistono nell’ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e nell' arresto fino a sei mesi;
  •  superiore a 1,5 sono previste sanzioni sia amministrative che penali. Le prime consistono nella sospensione della patente da uno a due anni oltre che nella confisca del veicolo guidato dal trasgressore nel caso sia di sua proprietà.  Qualora il veicolo sia di proprietà di persona diversa dal trasgressore il periodo di sospensione della patente è raddoppiato. Nel caso in cui il trasgressore abbia commesso, nei due anni precedenti, un’altra “guida in stato di ebbrezza”, la patente è revocata. La sanzione penaleprevista è l’ammenda da € 1.500 a 6.000 e l’arresto da 6 mesi ad 1 anno. 
Ulteriore sanzione amministrativa applicabile a tutti i casi elencati è la decurtazione di 10 punti dalla patente.
Per comodità inserisco la tabella riassuntiva

Conducenti “comuni” – art. 186
Le sanzioni sono aumentate di 1/3 per le violazioni commesse tra le 22.00 e le 7.00

Le sanzioni sono aggravate anche nel caso la “guida in stato di ebbrezza” abbia dato causa ad un incidente stradale.
Devo inoltre precisare che è sanzionato anche il rifiuto di sottoporsi all’etilometro ovvero ai prelievi di sangue finalizzati all’accertamento etilico; in relazione a tale comportamento sono previste le seguenti sanzioni:

  • Ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto da 6 mesi ad 1 anno;
  • Sospensione della patente da sei mesi a 2 anni
  • Confisca amministrativo del veicolo se il veicolo appartiene alla stessa persona responsabile dell'illecito;
  • Decurtazione di 10 punti dalla patente.

Dopo aver fatto questo macabro elenco, occorre puntualizzare le modalità che la legge offre per limitare gli effetti pregiudizievoli a carico dei trasgressori .
Per amore di verità vi devo dire che le sanzioni che vengono avvertite come maggiormente afflittive non sono quelle penali, ma quelle amministrative.
Infatti la confisca dell’auto ed ancor di più la sospensione della patente hanno ricadute sulla quotidianità decisamente importanti. 
Provate ad immaginare le vostre giornate e gli impegni a cui dovete far fronte, sia lavorativi che familiari, senza la possibilità di spostarvi in macchina.

Un primo strumento che è offerto a chi usa la macchina per recarsi sul luogo di lavoro , è quello previsto dall’art. 218 CdS.  A seguito del ritiro, gli organi accertatori della violazione, inviano la patente, unitamente alla copia del verbale di contestazione, alla Prefettura territorialmente competente, in modo da permettere alla Prefettura di emettere il provvedimento di sospensione della patente di guida.

L’art. 218 CdS prevede “ … Entro il termine di cui al primo periodo (ndr 5 giorni), il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri …”. 
Tale istanza è preclusa nel caso a seguito della guida in stato di ebbrezza si sia causato un incidente stradale.

E’ opportuno allegare all’istanza una dichiarazione del datore di lavoro indicante l’articolazione dell’orario di lavoro del dipendente e una dichiarazione di responsabilità (resa ai sensi art. 47 D.P.R. 445/2000) del conducente in merito alla impossibilità o gravosità di raggiungere il posto di lavoro con mezzi non propri (indicazioni precise su esistenza o meno di mezzi pubblici, eventuali orari nonché su gravosità-costo di utilizzo del mezzo pubblico).

Il prefetto nell’emanare l’ordinanza, nel caso in cui accolga l’istanza per ottenere il permesso di guidare in determinate fasce orarie, oltre ad indicare il periodo di sospensione concede l’autorizzazione a guidare in determinate fasce orarie per un numero massimo di tre ore al giorno. 
E’ bene precisare che la sospensione della patente in tale fase è cautelativa in quanto viene disposta in assenza di un giudizio di accertamento sulla fondatezza della contestazione.

Il secondo strumento anch’esso di natura amministrativa è quello previsto dal 5° comma dell’art. 218 CdS, ovvero il ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente (cioè quello del luogo in cui è stata commessa l’infrazione) contro il provvedimento di sospensione della patente. L’utilità di tale ricorso è innanzitutto la possibilità di chiedere al Giudice di Pace di chiedere, prima ancora di celebrare il procedimento, 
una sospensione dell’ordinanza del Prefetto e quindi, in caso di accoglimento di riottenere la patente anche nelle more del giudizio.
Evidentemente tale ricorso deve contenere ragioni di fatto e di diritto particolarmente persuasive.

Fin qui abbiamo preso in considerazione istanze e ricorsi che si esplicano o in sede amministrativa o davanti al giudice civile, ma non dobbiamo dimenticare che la guida in stato di ebbrezza è innanzitutto un reato, per cui occorre sinteticamente ricostruire lo svolgimento del procedimento penale che sorge a seguito della contestazione.

Gli organi che hanno accertato la violazione oltre ad inviare la patente ed il verbale alla Prefettura, devono inviare la cosiddetta “informativa di reato” alla Procura della Repubblica territorialmente competente. 
A seguito di ciò la Procura aprirà un fascicolo penale ed inserirà il nome del trasgressore nel registro degli indagati.

Solitamente tali procedimenti si concludono con l’emissione da parte Giudice per le Indagini Preliminari di un decreto di condanna, che oltre a prevedere la pena, che è comunque di natura pecuniaria, prevede il periodo di sospensione della patente ovvero, nel caso sussistano 
i presupposti, la revoca della stessa oltre che, eventualmente, la confisca dell’autoveicolo.

Prima di che sia emesso il decreto penale di condanna, la persona indagata ha la possibilità di utilizzare un importante strumento processuale che comporta:
  • l’estinzione del reato, salvando l’eventuale illibatezza della cosiddetta “fedina penale” ovvero evitare altra condanna;
  • ottenere il dimezzamento del periodo di sospensione della patente;
  • evitare la confisca dell’autoveicolo.
Tale vantaggi possono essere conseguiti, a patto che a seguito della guida in stato di ebbrezza non si sia verificato un incidente stradale, attraverso i lavori di pubblica utilità.
In buona sostanza si tratta della possibilità per l’indagato di effettuare lavori socialmente utili e non retribuiti in favore della collettività da svolgere presso gli enti pubblici oppure presso le organizzazioni di assistenza sociale, di volontariato o di lotta alle dipendenze.

Al fine di meglio sfruttare tutti i vantaggi di questa forma di estinzione del reato, è necessario essere assolutamente tempestivi nell’avanzare la richiesta, che se fatta subito dopo l’apertura del fascicolo penale permette di dimezzare effettivamente il periodo di sospensione della patente, mentre nel caso non sia sufficientemente tempestiva si corre il rischio che la riduzione della sospensione arrivi in un
momento in cui abbiamo già “scontato” tutto il periodo di sospensione.

Avv. Graziano Martino
Studio Legale Associato Martino, Giussani & Testi.