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ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE
Ai sensi dell’art. 143 c.c. i coniugi hanno il dovere reciproco alla coabitazione e con l’espressione “abbandono del tetto coniugale”, si intende l’allontanamento di un coniuge dalla casa coniugale.

Nei confronti del coniuge che interrompe la coabitazione può essere emessa una pronuncia di addebito della separazione, che comporta la perdita di un eventuale assegno di mantenimento.
Tuttavia, qualora i coniugi siano addivenuti alla decisione di separarsi, il coniuge può chiedere all’altro l’autorizzazione scritta a lasciare la casa coniugale prima della pronuncia di separazione da parte del Tribunale.

Ci sono dei casi, inoltre, in cui l’allontanamento dalla casa coniugale è considerato legittimo.
Ad esempio, quando un coniuge subisce violenze fisiche e/o psicologiche, che mettono in pericolo la sua incolumità fisica e psichica.

STUDIO LEGALE
AVV. FRANCESCA MINUTOLO