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L' amministratore di sostegno
Studio Legale Avv. Maria Francesca Filiberti e Avv. Rossana Melli
Trattasi di un istituto di tutela giuridica estremamente importante introdotto dalla Legge 6/2004.
Il Tribunale designa una specifica figura, una figura di sostegno, al fine di dare supporto a persone che si trovano in condizioni di fragilità,
che a causa di una infermità o di una menomazione fisica/psichica hanno perso in tutto o in parte la loro autonomia e non sono capaci di tutelare i propri interessi e la propria vita in generale.
L'amministratore di sostegno è colui che deve garantire aiuto a 360° alla persona in difficoltà, sia sotto un aspetto personale/sanitario che sotto un aspetto patrimoniale/economico. Ciò senza in ogni caso ledere la libertà della persona che beneficia del suo sostegno, o almeno contenendo l'invadenza.
Per richiedere la nomina di un amministratore di sostegno si deve presentare un ricorso al Tribunale competente, quello di residenza della persona in difficoltà. Il ricorso può essere proposto dalla stesso soggetto beneficiario, dal coniuge, da un figlio, dai parenti entro il
quarto grado, dagli affini entro in secondo grado.
L'amministratore di sostegno nominato poi dal Tribunale può essere un genitore, un parente, un conoscente della persona, ma anche un professionista terzo ed estraneo che viene incaricato di assistere e rappresentare appunto la persona e di avere cura del suo
patrimonio.
Prima di questa legge del 2004 l'ordinamento giuridico consentiva solamente il ricorso ad istituti come l'interdizione e l'inabilitazione, decisamente invadenti e limitanti la libertà individuale.
Per maggiori informazioni: Studio Legale avv. Maria Francesca Filiberti e Avv. Rossana Melli - via G. Mazzini, 5 Carpi (MO)