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Gli animali in condominio

STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCA MINUTOLO • mag 21, 2019

La legge n. 220 del 2012 di riforma del Condominio, ha introdotto il quinto comma all’art. 1138 c.c.: “Le norme del regolamento - condominiale - non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.


Il Legislatore ha tutelato la relazione affettiva uomo – animale e, in virtù della novità introdotta, qualsiasi delibera condominiale che imponga restrizioni all’ animale è annullabile dal Giudice, su ricorso dell’interessato.
L’unico caso in cui è ammesso il divieto di detenzione di animali domestici è in un contratto di locazione, poiché il proprietario dell’immobile può specificatamente prevedere il divieto per il conduttore nelle condizioni dell’accordo.

Tuttavia, esistono regole da rispettare: la presenza di animali non deve creare disturbo o pericolo.
Gli animali non possono essere lasciati liberi nelle aree comuni senza adottare le opportune cautele (ad esempio, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e, se considerati “razza pericolosa”, devono indossare la museruola).

Il proprietario è responsabile per eventuali danni cagionati dall’ animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (v. art. 2052 c.c.).

Quest'ultimo, inoltre, deve garantire che l’animale non disturbi la quiete ed il riposo e non comprometta l’igiene dei luoghi.
Tuttavia, il vicino disturbato può ricorrere al Giudice solamente quando i rumori o gli odori superano la normale soglia di tollerabilità e, in tal caso, con prove documentali della condizione, può chiedere il risarcimento del danno.

STUDIO LEGALE
AVV. FRANCESCA MINUTOLO

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