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LITI IN CONDOMINIO PER RUMORI, ODORI O FUMI INTOLLERABILI

STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCA MINUTOLO • gen 28, 2019

L’articolo 844 c.c. recita quanto segue: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
Il Legislatore non ha previsto dei criteri automatici volti a determinare il limite di tollerabilità e, pertanto, è il Giudice, di volta in volta, a stabilire se l’immissione ha superato la normale tollerabilità, avuto riguardo sia delle condizioni dei luoghi, delle attività normalmente svolte nel contesto produttivo preso in considerazione, sia del sistema di vita e delle abitudini della popolazione nel momento storico in cui le immissioni si verificano.

Colui che intende denunciare ripetute immissioni di odori, fumi o rumori provenienti dall’ appartamento del vicino, ha l’onere di provare al Giudice, con prove documentali o a mezzo testimoni, che dette immissioni superano la normale tollerabilità.
L’Autorità Giudiziaria chiamata a dirimere la controversia deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, che intende tutelare il riposo notturno, la quiete condominiale, il diritto alla salute ed Il normale svolgimento della vita familiare all’ interno della propria abitazione.

Qualora venga provato il superamento dei limiti di tollerabilità, il responsabile delle propagazioni nocive sarà tenuto a risarcire i danni subiti da coloro che hanno agito nei suoi confronti e sono riusciti a fornire la prova della lesione subita.
Nel caso in cui le immissioni provengano da un immobile condotto in locazione, la responsabilità grava anche sul proprietario solamente nei casi in cui quest’ultimo abbia partecipato alla produzione delle propagazioni o le abbia in qualche modo favorite.

STUDIO LEGALE
AVV. FRANCESCA MINUTOLO

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