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Convivenza o matrimonio? Come tutelarsi.

Studio Legale avv. Francesca Minutolo • apr 05, 2019

La Legge del 10 dicembre 2012, n. 219, ha attuato il principio di unicità della filiazione, eliminando le distinzioni tra i figli; il nuovo articolo 315 c.c. riconosce espressamente che “Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”.

Prima della riforma si distinguevano i figli naturali, nati fuori dal matrimonio, da quelli legittimi, nati da genitori coniugati e da quelli legittimati, nati da genitori non sposati poi convolati a nozze; vi erano differenze tra i figli, ad esempio, quelli nati da genitori conviventi non acquisivano rapporti di parentela ed avevano diversi diritti ereditari rispetto a quelli nati da genitori sposati.

Oggi, grazie alla riforma, i figli godono degli stessi diritti e tutele, a prescindere dal fatto che i genitori siano sposati o meno.

Non può dirsi la stessa cosa per la coppia, nel senso che i coniugi vantano diritti non ancora riconosciuti ai conviventi.

Con l’evoluzione delle formazioni sociali, si sono fatti grandi passi in avanti nel riconoscere che la famiglia è quella costituita da due persone unite da un vincolo affettivo e il Legislatore tutela sempre più il diritto alla vita familiare non limitatamente alle relazioni basate sul matrimonio.

Ciò nonostante permangono delle differenze e, in particolare, solamente i coniugi vantano alcuni diritti:

- il diritto al mantenimento in caso di separazione;

- in caso di morte del coniuge, quello superstite ha il diritto di abitazione nella casa coniugale, anche se di proprietà del defunto;

- il coniuge è erede legittimo dell’altro coniuge, mentre il convivente superstite non ha diritti successori a meno che il de cuius non abbia fatto testamento, senza violare le quote di legittima degli eredi;

- il regime della comunione legale dei beni e la pensione di reversibilità.

Va precisato che, sono state introdotte rilevanti novità con la Legge Cirinnà del 20 maggio 2016, n. 76 che, ha regolamentato, oltre alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, anche le convivenze di fatto, consentendo ai conviventi di registrare la loro unione all’Anagrafe del Comune di residenza e di stipulare contratti di convivenza.

A cura di Studio Legale avv. Francesca Minutolo

STUDIO LEGALE
AVV. FRANCESCA MINUTOLO

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