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La distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie per i figli

Studio Legale avv. Francesca Minutolo • apr 30, 2019

Entrambi i genitori sono tenuti a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli , non solo riconducibili all'obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale e, pertanto, devono sostenere oltre alle spese di natura ordinaria anche tutte le spese di carattere straordinario che si rendono necessarie alle esigenze di vita dei figli.

Una delle questioni più problematiche e dibattute in materia di diritto di famiglia è quella di distinguere quelle che sono le spese ordinarie da quelle straordinarie, ai fini dell'ulteriore integrazione da parte del genitore obbligato, data l'assenza di qualsiasi specifica definizione normativa in proposito.

Il prevalente e costante indirizzo giurisprudenziale riconosce nelle "spese ordinarie" quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore ed in quelle "straordinarie", invece, gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili, saltuari o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento (v. Cass. Civ., n. 6201, del 13 marzo 2009).

La tipizzazione delle spese - i protocolli dei tribunali

Per cercare di contenere i frequenti conflitti tra i genitori e al fine di rendere più costante l'orientamento giurisprudenziale, alcuni Tribunali, in collaborazione con consigli dell'ordine, associazioni ed esperti, hanno redatto dei protocolli d'intesa destinati a fornire indirizzi più chiari nella qualificazione delle spese straordinarie e a dettare delle linee guida.

Nel nostro Tribunale di Modena si fa riferimento ad un protocollo e più precisamente ad una prassi ormai consolidata, che viene generalmente adottata, salvo diversi accordi tra le parti: si tratta di un elenco di spese straordinarie, con la distinzione tra spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche e per ogni categoria vengono previste le spese che vanno previamente concordate e quelle che non necessitano di tale preventivo accordo.

La prassi del Tribunale di Modena

  • Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari;
  • spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) farmaci particolari;
  • spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasposto pubblico; e) mensa;
  • spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;
  • spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
  • spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.

STUDIO LEGALE
AVV. FRANCESCA MINUTOLO

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