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DIFFERENZE TRA SEPARAZIONE DEI CONIUGI E DIVORZIO

A cura di Studio Legale avv. Francesca Minutolo • mar 05, 2019

Separazione e divorzio sono due istituti giuridici con profonde differenze e conseguenze.

La separazione personale dei coniugi, disciplinata dagli artt. 150 e ss. c.c., è solamente una fase transitoria, durante la quale può intervenire, in qualsiasi momento, una riconciliazione delle parti; non mette fine al matrimonio, semplicemente ne sospende gli effetti in attesa del divorzio.

Con il verbale di separazione omologato ovvero con la sentenza di separazione giudiziale, i coniugi vengono autorizzati dal Tribunale e vivere separati alle condizioni indicate nel provvedimento, viene sciolta la comunione legale dei beni e cessano gli obblighi di fedeltà.

Decorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, nei casi di separazione consensuale e dodici mesi nei casi di separazione giudiziale, al coniuge è consentito chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con rito religioso, ovvero lo scioglimento del matrimonio civile (c.d. divorzio).

Solamente con il divorzio, regolamentato dalla Legge n. 898 del 1970, cessano lo status di coniuge e gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, obbligo di assistenza morale, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano patrimoniale (diritti successori etc.).

Inoltre, solamente con la pronuncia di divorzio il coniuge può convolare a nuove nozze.

Il divorzio può essere chiesto congiuntamente dalle parti, ma anche in modo disgiunto da un solo coniuge.

A cura di Studio Legale avv. Francesca Minutolo

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