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PUBBLICAZIONE DI FOTO DI FIGLI MINORI SUI SOCIAL NETWORK

Studio Legale avv. Francesca Minutolo • feb 18, 2019

Un genitore può vietare all’altro genitore, così come a chiunque, la pubblicazione delle fotografie del figlio minore su Facebook o altri social network ed anche obbligarlo alla rimozione di quelle esistenti.

Pertanto, per la pubblicazione di fotografie ritraenti i minori è necessario l’accordo di entrambi i genitori.

In caso di separazione dei genitori, la volontà del genitore dissenziente può essere condizione del verbale di separazione, con omologa del Tribunale.

In caso di inadempimento dell’obbligo di non pubblicare le fotografie, contenuto in un provvedimento giudiziario per la ferma opposizione di un genitore, quest’ultimo ha facoltà di adire il Tribunale per sentire condannato l’altro al pagamento di un risarcimento del danno per la violazione della norma di cui all’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (riguardante la tutela della riservatezza dei dati personali), nonché della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata dall’Italia.

La giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che il pregiudizio per il minore sia insito nella diffusione della sua immagine sui social network, sicché l’ordine di un genitore di inibitoria e di rimozione viene impartito immediatamente.

A cura di Studio Legale avv. Francesca Minutolo

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