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IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE DEL MEDIATORE (AGENZIA IMMOBILIARE)

Studio Legale Avvocato Francesca Minutolo • gen 23, 2019

Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare.

Ai sensi dell’art. 1755 c.c., il diritto alla provvigione sorge allorquando le parti, per effetto dell’intervento del mediatore, abbiano concluso un affare, inteso come una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio.

Ai fini del diritto al compenso, non rileva che la conclusione dell’affare sia avvenuta dopo la scadenza dell’incarico conferitogli, purché il mediatore abbia messo in relazione i contraenti.

L’attività di mediazione dev’essere svolta in modo palese e cioè rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e la propria terzietà.

Inoltre, il mediatore consegue il diritto alla provvigione solamente se iscritto nei registri contemplati dalla Legge n. 39 del 1989.

STUDIO LEGALE
AVV. FRANCESCA MINUTOLO

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