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Danno da vacanza rovinata

Avv. Rossana Melli e Avv. Maria Francesca Filiberti • gen 28, 2019

Il contratto di pacchetto turistico è un contratto rivolto al pubblico dei consumatori avente ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso e le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione di almeno due elementi tra alloggio, trasporto ed altri servizi turistici di natura non accessoria rispetto ai due precedenti che costituiscono parte significativa del pacchetto, tenuto anche conto delle esigenze del turista.

Il nostro ordinamento giuridico presta particolare attenzione al turista/consumatore per il quale ha approntato una specifica tutela, contenuta nel Codice del Turismo.

Infatti ai sensi dell’art. 43 del Codice del Turismo, in caso di inadempimento o inesatto adempimento (inteso quale difformità degli standard qualitativi del servizio promesso e pubblicizzato), l’organizzatore e/o l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, ovviamente secondo le proprie rispettive responsabilità.

Il medesimo Codice del Turismo, all’art. 47 definisce il "danno da vacanza rovinata" come "un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta", a patto che l'inadempimento sia "di non scarsa importanza".

Trattasi di voce di danno non patrimoniale (nelle sue declinazioni biologiche, morali ed esistenziali) da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale. Quest'ultimo si traduce in una perdita economica: ad esempio, mi hanno perso il bagaglio, il mio bagaglio ha un valore economico che mi deve essere risarcito.
Il danno da vacanza rovinata invece consiste proprio nella perdita di un'occasione di relax.

Come fare allora per vedersi risarcire tale tipo di danno?

L’art. 49 del Codice del Turismo stabilisce che “ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’indio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro 10 giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

Il reclamo tempestivo in loco non è richiesto a pena di decadenza, ma viene richiesto per permettere all’organizzatore di eventualmente “porre rimedio” alla situazione pregiudizievole. Sarà quindi opportuno inoltrare il reclamo nel più breve tempo possibile dalla situazione pregiudizievole.

Quali oneri probatori gravano sul turista? Esclusivamente di allegare il titolo del viaggio e i relativi inadempimenti di controparte (anche a mezzo di fotografie) mentre spetta all’organizzatore dimostrare di aver agito secondo normale diligenza, di aver fatto tutto il possibile per evitare i danni e, eventualmente, la sussistenza di un caso fortuito o di forza maggiore a sua scriminante.



Avv.Maria Francesca Filibertie Rossana Melli

Studio Legale

Via J. Berengario n. 56

41012 Carpi (MO)

Tel. 059.8384466

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