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RICONCILIAZIONE TRA MARITO E MOGLIE DOPO LA SEPARAZIONE

AVV. FRANCESCA MINUTOLO • feb 23, 2021
Se marito e moglie decidono di comune accordo di tornare insieme dopo la separazione, possono farlo, ripristinando la convivenza, ma possono anche far cessare gli effetti di un provvedimento del Giudice.
Se la procedura di separazione è ancora pendente in Tribunale, basta abbandonare la domanda di separazione.
Se, invece, il Tribunale ha già pronunciato la separazione dei coniugi, con un decreto di omologa di una separazione consensuale o con una sentenza di separazione giudiziale, i coniugi che intendono riappacificarsi devono dichiarare espressamente l’intenzione di riconciliarsi.
Non è invece consentito riconciliarsi una volta pronunciato il divorzio, con il quale cessa lo stato di coniuge.
L’istituto della riconciliazione è disciplinato dagli articoli 154 e 157 del codice civile.
Non è necessario l’intervento del Giudice; i coniugi possono dichiarare la volontà di riconciliarsi all’Ufficiale di Stato Civile, che provvede alla trascrizione nei registri di Stato e in particolare nell’atto di matrimonio.
Inoltre, i coniugi devono tenere un comportamento non equivoco, incompatibile con lo stato di separazione.
Con la riconciliazione i coniugi sono tali a tutti gli effetti e viene ripristinata la loro comunione.

AVV. FRANCESCA MINUTOLO
Via A. Manzoni, 8 - (41012) Carpi (MO)
Tel. 059 8721990
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